Si rivolgeva a noi il Sig. Celestino, rappresentandoci la seguente situazione: “Sono un imprenditore ormai prossimo alla pensione. Ho una partecipazione in una società da me costituita circa 50 anni fa, Alfa Produzioni S.r.l., persona giuridica di cui sono anche amministratore unico. Sono vedovo ed ho due figli: Luca e Pietro. Nella mia vita, grazie alle mie doti, ho accumulato qualche risparmio ed ho avuto modo di acquistare due immobili di proprietà. Vorrei proteggere il patrimonio costruito con tanta fatica, in maniera tale da preservarlo e fare in modo che Pietro partecipi alla gestione delle dinamiche societarie di Alfa Produzioni e porti avanti alcune iniziative imprenditoriali, mentre Luca, che non ha ancora trovato la propria vocazione ed oggi pensa solo ai propri sogni da violinista, possa condurre una vita tranquilla e, se riuscirà a maturare in un certo modo, permettergli di subentrare nelle dinamiche gestorie di Alfa Produzioni o di diventare, a propria volta, imprenditore”.

Previa una puntuale mappatura di quelli che erano gli assets e le questioni giuridiche e fiscali sottostanti, abbiamo consigliato al Sig. Celestino di istituire un Trust volto ad addivenire ad una pianificazione patrimoniale, anche nell’ottica successoria, efficiente.
Nel caso specifico, i due immobili sono stati apportati in Trust in nuda proprietà. Celestino si è riservato l’usufrutto su una casa, mentre il medesimo diritto è stato attribuito a favore di Luca con riferimento al secondo immobile, in maniera tale da garantire allo stesso il soddisfacimento della propria esigenza abitativa. Anche la partecipazione in Alfa Produzioni S.r.l., che equivaleva al 60% dell’intero capitale sociale, è entrata a far parte dei Beni in Trust.
All’interno dell’atto istitutivo il Disponente, Sig. Celestino, ha previsto che il Trustee dovesse monitorare quelle che erano le esigenze dei Beneficiari, ovverosia i propri figli. Quanto detto, in maniera tale da garantire alla propria prole di condurre una vita dignitosa, senza tuttavia permettere che si verificasse una disgregazione del patrimonio costruito con tanti sacrifici.
In particolare, al Trustee, considerato il ruolo da mentore in azienda che il padre aveva nei confronti di Pietro, era stato affidato il compito di comprendere quando il figlio avesse maturato una esperienza tale da garantire allo stesso, e ad Alfa Produzioni S.r.l., di poter assumere in maniera efficace – in caso di dimissioni o decesso di Celestino – il ruolo di Amministratore Unico. In altre parole, giunto il momento opportuno, Pietro sarebbe subentrato al posto del padre.
Per quanto riguarda gli utili prodotti dalla società, veniva previsto che gli stessi sarebbero stati utilizzati dal Trustee, da un lato per assicurare a Pietro, in futuro, di avere i mezzi necessari per onorare la memoria del padre, ponendo in essere alcune iniziative di stampo imprenditoriale, dall’altro per fornire a Luca le basi per continuare a perseguire i propri sogni o, nel caso in cui lo stesso avesse cambiato idea, aiutarlo a raggiungere nuovi obiettivi meritevoli.

Ebbene, quello appena descritto ha costituito un esempio di operazione pianificatoria ottimale. Pietro, infatti, a distanza di 2 anni è stato nominato amministratore unico di Alfa Produzioni S.r.l. e, grazie ad alcune erogazioni effettuate dal Trustee a proprio favore, ha potuto costituire con un socio una società che opera in stretta sinergia con Alfa Produzioni, duplicandone il fatturato.
Luca, invece, dopo una breve ma significativa esperienza nell’orchestra sinfonica di una nota città estera, ha deciso di rientrare in Italia e – per mezzo anche dei fondi forniti dal Trustee, il quale ha ritenuto il business plan presentato meritevole di attenzione – ha potuto dare vita alla propria StartUp innovativa che si occupa di sviluppare alcune idee che si avvalgono della tecnologia Blockchain.
Inoltre, l’apporto delle partecipazioni di Alfa Produzioni, poiché ne ricorrevano le condizioni previste dalla Legge, è andato completamente esente da imposte di donazione e successione. Quanto detto in virtù del fatto che alcune agevolazioni previste dal Legislatore operano anche laddove venga in rilievo un Trust.